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Frederic Rzewski biografia

Nato nel 1938 in Massachusetts, a Westfield, Rzewski studia musica con Charles Mackey di Springfield nonché con Walter

Piston , Roger Session e Milton Babbitt presso le università di Harvard e di Princeton.

Nel 1960 giunge in Italia, dove studia con Luigi Dallapiccola ed incontra Severino Gazzelloni, con il quale si esibisce in numerosi concerti, iniziando a fare carriera come interprete di nuova musica per pianoforte.

Influenzano la sua crescita nella composizione e nell’interpretazione sia i rapporti d’amicizia stretti con David Behrman e Christian Wolff che la conoscenza di John Cage e David Tudor (possibile grazie a Wolff).

A Roma, verso la metà degli anni sessanta, con Alvin Curran e Richard Teitelbaum forma il gruppo MEV (Musica Elettronica Viva), che presto si fa notare per l’avanguardistico lavoro riguardo l’elettronica dal vivo e l’improvvisazione.

Riunendo avanguardisti sia di musica classica che di jazz (come Steve Lacy ed Anthony Braxton), MEV sviluppò un’estetica musicale quale spontaneo processo collettivo, estetica condivisa da altri gruppi sperimentali dello stesso periodo (ad esempio the Living Theatre and the Scratch Orchestra).

Si possono ritrovare tracce dell’esperienza MEV nelle composizioni di Rzewski della fine anni sessanta-inizio anni settanta, che combinano elementi derivanti sia dal mondo della musica scritta che dall’improvvisazione (Coming Together , Les Moutons de Panurge).

Durante gli anni settanta prosegue sperimentando ulteriori forme nelle quali stile e linguaggio vengono trattati come elementi strutturali: il lavoro più conosciuto di questo periodo è The People United Will Never Be Defeated !, una serie di variazioni per piano di 50 minuti.

Si ha invece un ritorno alla notazione grafica e sperimentale nei lavori scritti tra il 1979 ed il 1981 per ensembles (Le Silence des Espaces Infinis , The Price of Oil), mentre molte opere degli anni ottanta sperimentano nuovi modi per utilizzare la tecnica dodecafonica (Antigone Legend , The Persians).

Nei lavori più recenti si ritrova un approccio più spontaneo e più libero alla scrittura (Whangdoodles , Sonata).

Resta da ricordare il lavoro di Rzewski dall’organico più ampio: si tratta di The Triumph of Death (1987-8), oratorio di due ore basato su testi adattati tratti dalla rappresentazione di Peter Weiss' del 1965 Die Ermittlung (The Investigation).

Rzewski ha registrato The People United, North American Ballads and Squares; ed inoltre the Sonata and De Profundis per hat ART Records; Four Pieces per Vanguard; Bumps , Andante con Moto e The Turtle and the Crane per Newport Classic.

The People United è stato registrato anche da Ursula Oppens (Vanguard), Stephen Drury (New Albion), e Yuji Takahashi, e the Ballads da Paul Jacobs per Nonesuch. Song and Dance è registrato per Nonesuch, Coming Together sia per Hungaroton sia per Opus One , ed Antigone per CRI.

Mayn Yingele è registrato da Oppens per Music & Arts . Wails , Spots and Crusoe da the Zeitgeist group per OO Records.

Dal 1977 Rzewski è docente di composizione al Conservatoire Royal de Musique di liège, in Belgio. Ha inoltre insegnato a the Yale School of Music, the University of Cincinnati, the State University of New York di Buffalo, the California Institue of the Arts, the University of California di San Diego , Mills College, the Royal Conservatoire of The Hague, the Hochschule der Kunste di Berlino, e the Hochschule fur Musik in Karlsruhe.

__________________La Shoah - ossia lo sterminio degli ebrei viene dai più ricordato come il culmine del razzismo nazista, la cosiddetta "Soluzione Finale" che avrebbe dovuto risolvere per alcuni "il problema", in quegli anni gli Ebrei.

Ma ad essere sterminati non erano "solo" gli ebrei, ma anche tutti coloro che secondo i nazisti erano considerati diversi o, ancor peggio non adatti a proseguire il progetto di un loro progetto di razza perfetta!

Fortunatamente ai giorni nostri in Europa non si stermina più nessuno direttamente! Purtroppo ciò avviene indirettamente perché perpetrata verso persone che per alcuni vengono considerate in determinati momenti "Diverse".

Prevale per lo più nei ragazzi a scuola, quando uno esce dagli schemi della società modello che si viene a creare ,oppure quando questi viene ad avere problemi come si può considerare il possedere occhiali da vista come negli anni '70, quando non erano di moda, o altro ancora come potrebbe essere l'apparecchio per i denti.

Razzismo non è il semplice anche se GRAVE, io bianco e tu nero, ma il dolore quotidiano che nel profondo dell'animo si viene a creare in una persona e che rimarrà indelebile per tutta la vita.

Ogni parola andrebbe misurata, perché ogni parola deve essere vista come tanti piccoli sassolini che lanciati in uno stagno vengono a creare tanti piccoli cerchi, che nel piccolo non sono niente ma che allargandosi penetrano nelle profondità di una persona!
Iaphet Elli

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Diritto internazionale

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Il Diritto internazionale è suddiviso in Diritto internazionale pubblico e Diritto internazionale privato.

Il primo, chiamato anche "diritto delle genti" (ius gentium), è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale.

Il secondo, nonostante l'appellativo di internazionale, è l'insieme delle norme di diritto interno che risolvono i conflitti fra le disposizioni dei diversi ordinamenti giuridici applicabili ad un medesimo rapporto, quando esistono collegamenti a più di una legislazione nazionale. Per completezza si ricorderà come le norme concordate fra gli Stati per l'uniforme regolazione del Diritto internazionale privato facciano invece parte del Diritto internazionale pubblico, trattandosi di norme che coinvolgono l'attività di organi statuali.

Ci si occuperà pertanto in questa pagina del Diritto internazionale pubblico, rinviando per quello privato alle apposite norme interne (per l'Italia una legge specifica ha riordinato la materia, in precedenza dispersa sui quattro Codici).

Indice

[nascondi]

·     1 La comunità internazionale

·     2 Un diritto degli Stati

·     3 Le organizzazioni internazionali

·     4 Gli ultimi sviluppi della comunità internazionale

·     5 Diritto consuetudinario e diritto convenzionale (o pattizio)

·     6 Fonti

·     7 Soggetti

o        7.1 Gli Stati

§         7.1.1 Caratteristiche della soggettività

§         7.1.2 Acquisto della soggettività

§         7.1.3 Limiti alla sovranità interna

§         7.1.3.1 Immunità diplomatica

o        7.2 Le organizzazioni internazionali

·     8 Gli individui

o        8.1 Diritto soggettivo

o        8.2 Diritto d'Azione

·     9 I contenuti del diritto internazionale pubblico

·     10 L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale pubblico

·     11 La funzione giurisdizionale internazionale

·     12 Bibliografia

·     13 Voci correlate

o        13.1 Altri progetti

o        13.2 Collegamenti esterni

[modifica] La comunità internazionale

Tradizionalmente la comunità internazionale è considerata come costituita da Stati sovrani e indipendenti che si pongono in una posizione di eguaglianza formale reciproca: il diritto internazionale regola i loro rapporti.

La principale differenza tra la struttura del diritto internazionale e quella del diritto interno è l'assenza di un'autorità centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto (c.d. "anarchia" della comunità internazionale).

A partire dalla fine del XIX secolo e soprattutto dalla fine della prima guerra mondiale agli Stati si sono affiancate le Organizzazioni Internazionali, mentre con l'inizio della decolonizzazione hanno progressivamente assunto personalità giuridica internazionale i movimenti insurrezionali, purché esercitino il controllo effettivo su una popolazione ed un territorio.

Alcuni internazionalisti ritengono che i recenti sviluppi della materia stiano facendo lentamente emergere una soggettività giuridica internazionale degli individui, posizione contrastata dalla maggior parte della dottrina, che ritiene che la scena internazionale è ancora dominata dagli Stati e dalle Organizzazioni sovranazionali, malgrado il ruolo sempre più importante svolto dai singoli e dalle ONG. Il riconoscimento della personalità internazionale degli individui si appoggia sul crescente numero di diritti e obblighi internazionali che spettano ai singoli in quanto tali e non in quanto cittadini di uno stato, come i diritti umani e la responsabilità internazionale individuale (crimini internazionali).

In altri termini, se è vero che "ubi societas, ibi ius", se cioè è vero che il diritto scaturisce dalla necessità della regolazione dei rapporti sociali, ove ci si soffermi sul gruppo sociale costituito dalla comunità internazionale, emerge chiaramente, che, ove esistano dei soggetti che operino in un contesto ultranazionale, costoro avranno bisogno di regole per gestire i loro reciproci rapporti: tali regole costituiscono appunto il diritto internazionale pubblico.

[modifica] Un diritto degli Stati

Gli Stati non sono solo i destinatari, ma anche i creatori delle regole internazionali e sono essi stessi a dare attuazione a operazioni coercitive unilaterali o multilaterali (istituto dell'autotutela). La Corte internazionale di giustizia, istituita contestualmente con le Nazioni Unite per dirimere pacificamente le controversie fra Stati, può esercitare la sua giurisdizione solo se i governi accettano preventivamente la sua autorità. Il principio di effettività regola molti campi del diritto internazionale. I rapporti di forza tra gli Stati ne influenzano inevitabilmente lo sviluppo.
La nascita della moderna comunità internazionale viene fatta convenzionalmente risalire alla firma del Trattato Westfalia nel 1648. Il trattato riconosce l'esistenza di Stati che si fondano su confessioni religiose protestanti e assicura l'indipendenza de facto ai membri del Sacro Romano Impero: sancisce così il declino delle due autorità che avevano dominato le relazioni internazionali in Europa, il Papa e l'Imperatore, con la loro pretesa di universalità.
Per un certo numero di secoli i membri più attivi della comunità internazionale sono stati gli Stati europei, ai quali si sono affiancati, una volta raggiunta l'indipendenza, gli Stati Uniti e i paesi dell'America latina. I rapporti con i paesi che rappresentavano civiltà differenti come Cina, Impero Ottomano e Giappone furono segnati invece in questo periodo dalla pretesa europea di superiorità (ad esempio i trattati stipulati dall'Impero cinese con le potenze europee a partire da metà '800 erano detti trattati ineguali per i vantaggi che portavano a queste ultime). Le entità territoriali più deboli vennero invece spesso assoggettate a regime coloniale.
Con la nascita di stati socialisti in Europa orientale prima e la decolonizzazione poi, un numero sempre maggiore di Stati è entrato a far parte della comunità internazionale ed è venuta meno la relativa omogeneità ideologica culturale, religiosa che per molto tempo aveva costituito il cemento della comunità internazionale. Anche il potere politico, militare ed economico è distribuito in maniera estremamente disomogenea, facendo sì che l'eguaglianza tra Stati indipendenti resti per lo più un presupposto teorico. Negli anni '60 e '70 i paesi del Terzo Mondo, soprattutto quelli riuniti nell'Organizzazione dei non allineati tentarono di introdurre nuovi principi nel diritto internazionale che mutassero i rapporti di forza tra Nord e Sud del mondo, ma riuscirono a far approvare solo Dichiarazioni di principi dall'Assemblea generale dell'ONU.
Con la dissoluzione del blocco socialista i cosiddetti Stati occidentali sono diventati di nuovo la forza egemone a livello mondiale. I paesi del Terzo Mondo cercano soprattutto il compromesso e hanno rinunciato a porre rivendicazioni collettive. Il ruolo di predominio degli Stati Uniti ha fatto parlare alcuni di "Impero mondiale americano".

[modifica] Le organizzazioni internazionali

 

Logo delle Nazioni Unite

Più recentemente le Organizzazioni Internazionali sono entrate a far parte della comunità internazionale. Le prime organizzazioni erano create per scopi specifici e limitati (Unione Postale Universale creata nel 1875, Unione per la protezione della proprietà industriale nel 1883 etc.). Il primo tentativo per dare un ordinamento unitario alla comunità internazionale fu la creazione, nel 1919, della Società delle Nazioni (SDN), fortemente voluta dal presidente americano Woodrow Wilson, che aveva cercato anche di far entrare nel diritto internazionale una serie di importanti principi, solo in parte accettati dalle nazioni europee: innanzitutto il pacifismo e l'autodeterminazione dei popoli (i "quattordici punti"). La Società aveva poteri molto deboli: come se non bastasse gli stessi Stati Uniti non entrarono a farne parte per l'opposizione del Congresso. Nel 1945, l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) prese il posto della SDN. L'ispiratore del progetto era di nuovo un presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, che morì prima della nascita dell'ONU ma che vide le sue idee portate avanti dai suoi ex collaboratori. L'ONU aveva ed ha grossi limiti, in buona parte legati al sistema dei veti: per molti anni il sistema di sicurezza collettiva disegnato dalla sua Carta restò paralizzato a causa della guerra fredda, ma in ogni caso la sua nascita ha segnato un passo in avanti importante. Lo Statuto delle Nazioni Unite prevedeva inoltre il divieto dell'uso della forza a livello internazionale, a differenza di quello della SDN.

[modifica] Gli ultimi sviluppi della comunità internazionale

Gli sviluppi recenti del diritto internazionale, in particolare in materia di protezione dei diritti umani, hanno fatto ritenere ad alcuni studiosi che si stia lentamente affermando una soggettività giuridica internazionale degli individui, in rottura con i dettami del diritto internazionale classico.
Mentre tradizionalmente la responsabilità internazionale è collettiva (diretta contro lo Stato nel suo complesso) la fine della seconda guerra mondiale ha visto con il Processo di Norimberga per la prima volta individui che avevano ricoperto alti incarichi governativi venire chiamati a rispondere personalmente dei crimini commessi in nome del loro Stato contro altri popoli davanti a un tribunale internazionale. Con tutti i suoi limiti, Norimberga creò un precedente importante in materia di tutela dei diritti umani a livello mondiale, con la creazione della nozione di crimine contro l'umanità: si afferma l'idea che esistono valori che gli Stati non possono violare coprendosi sotto il mantello della sovranità e dell'indipendenza.
Lo Statuto della Corte penale internazionale, recentemente entrato in vigore (ma non ratificato da numerosi Stati, tra cui gli Stati Uniti) fa rientrare nella nozione di crimine internazionale il genocidio, i crimini contro l'umanità (nella definizione rientrano praticamente qualsiasi grave delitto commesso su larga scala e in modo sistematico e la pratica dell'apartheid), i crimini di guerra previsti dal Diritto internazionale umanitario e la guerra di aggressione.
Alcuni trattati internazionali, come quello della Corte europea dei diritti dell'uomo prevedono poi la possibilità degli individui di rivolgersi autonomamente a organismi internazionali per far rispettare i propri diritti, senza la mediazione degli Stati.
La maggior parte degli internazionalisti peraltro osservano che gli strumenti internazionali che danno agli individui la capacità giuridica attiva e passiva davanti a Corti giudiziarie internazionali, sia in materia penale sia in materia civile ed amministrativa, siano soltanto degli strumenti di delega; in altre parole gli Stati contraenti accettano che, per determinate materie, la giustizia possa - e non necessariamente debba - essere amministrata da un Organo giudiziario sovrannazionale. Confermano tale ipotesi la formula "aut dedere aut judicare", che lascia alla facoltà dello Stato la scelta del procedimento internazionale in sostituzione di quello nazionale, e le recenti disposizioni che hanno restituito alle Corti d'Appello nazionali la competenza a giudicare sulle violazioni del concetto di "giusto processo", in precedenza assunte dalla Corte di Strasburgo.
Inoltre, in materia di autodeterminazione dei popoli, i movimenti di liberazione nazionale hanno visto il riconoscimento del loro status di soggetti di diritto in presenza di un controllo effettivo sul territorio e sulla popolazione non accompagnato da un controllo formale (vedansi i Soggetti del Diritto Internazionale).
Alcuni studiosi sottolineano anche il ruolo delle grandi imprese trasnazionali o joint ventures, così potenti da compromettere a volte l'indipendenza sostanziale degli Stati deboli e influenzare le decisioni degli organismi internazionali: va peraltro confermato che ciò non basta per farne dei soggetti di diritto internazionale.

[modifica] Diritto consuetudinario e diritto convenzionale (o pattizio)

Proprio a causa dell'anarchia della comunità internazionale, il diritto internazionale universalmente valido è per lo più diritto consuetudinario, anche se la politica delle organizzazioni internazionali come l'ONU può influenzarne lo sviluppo (ad esempio sull'uso della forza nelle relazioni internazionali). Per entrare a far parte del diritto consuetudinario una regola deve essere accettata almeno da una larga maggioranza degli Stati che comprenda gli Stati più influenti a livello internazionale.

Il diritto convenzionale si basa invece sulle convenzioni e sui trattati liberamente stipulati dagli Stati, che si impegnano a rispettarne le disposizioni. Di norma il diritto pattizio prevale sul diritto consuetudinario (il diritto particolare prevale su quello generale), ma con una importantissima eccezione per quanto riguarda lo ius cogens. Una norma di ius cogens è una norma consuetudinaria che protegge valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare: se due Stati stipulano un trattato in cui si propongono di attuare violazioni dell'integrità di uno Stato terzo o di eseguire azioni considerate crimini internazionali il trattato stesso è considerato nullo.

Forme, contenuti e procedure per la formazione del diritto convenzionale sono state codificate nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati; nel Preambolo di questa Convenzione si precisa che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni non disciplinate dalle disposizioni della Convenzione stessa, anche perché la Convenzione rappresenta solo un punto di riferimento e non coincide necessariamente alle consuetudini internazionali in materia.

[modifica] Fonti

·     Consuetudine: comportamento costantemente e uniformemente ripetuto nel tempo, nella convinzione della sua obbligatorietà.Per aversi una consuetudine è necessaria la presenza di due requisiti fondamentali: - "diuturnitas"(prassi) ovvero il protrasi nel tempo un determinato comportamento,- "opinio iuris sive necessitatis" ovvero la convinzione da perte degli Stati della giuridica obbligatorietà di un determinato comportamento.

·     Accordo

·     Fonti previste da accordo: atti di un'organizzazione internazionale, ad esempio le Direttive e i Regolamenti della Comunità Europea o le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

[modifica] Soggetti

·     Gli Stati che soddisfino i requisiti della effettività e della indipendenza(intendendosi lo stato nella sua accezione di Stato-Organizzazione, ossia l'insieme dei governanti e degli apparati di governo);

·     Le Organizzazioni Internazionali, tra i quali in particolare l'ONU, i suoi Organi Ausiliari e le Organizzazioni collegate.

·     La Santa Sede (da non confondersi con lo Stato della Città del Vaticano) e, solo secondo una minoranza di studiosi.

·     I movimenti che esercitano sostanzialmente il controllo di un territorio e di una popolazione, pur non avendone il controllo formale, come ad es. gli Insorti. Mentre per quanto attiene ai movimenti di liberazione a questi non è conferita una vera e propria personalità giuridica quanto il diritto di prendere parte alle riunioni internazionali che trattano di autodeterminazione dei popoli.

la soggettività di alcuni enti è invece in discussione sono generalmente non considerati come soggetti del diritto internazionale:

·     Il Sovrano Ordine di Malta pur avendo intrattenuto con lo stato italiano uno scambio di lettere di carattere internazionale e anche se alcuni funzionari dell'ordine gondono di immunità diplomatica l'Oridine di Malta non è considerato soggetto di diritto internazionale, anche se a questo ordine è riconosciuta una personalità giuridica internazionale utile allo svolgimento delle sue funzioni assistenziali. per approfondimenti:

o        (EN) L'acquisizione della sovranità dei quasi-Stati: Il caso dell'Ordine di Malta, del Dott. Noel Cox

o        (EN) L'ordine di Malta, Sovranità e Diritto Internazionale, di Guy Sainty

o        (EN) L'ordine di Malta, Sovranità e Diritto Internazionale, di François Velde

·     Pur avendo riconosciuto il diritto di autodeterminazione i popoli in se non sono considerabili soggetti di diritto internazionale, mancano infatti le caratteristiche proprie di una stabile organizzazione e della presenza di istituzioni governative.

·     Le OING (organizzazioni internazionali non governative) non sono considerabili soggetti di diritto internazionale anche se molti trattati attribuiscono loro ruoli internazionale (vedi Croce Rossa)

·     Parte della dottrina riconosce una limitata soggettività internazionale anche agli individui facendo riferimento al crescente corpo di norme relative al diritto umanitario.

[modifica] Gli Stati

[modifica] Caratteristiche della soggettività

Gli stati sono i soggetti principali del diritto internazionale essi devono presentare tre caratteristiche sostanziali:

·     avere un popolo: gli stati devono esercitare il loro controllo su di una popolazione stanziata in un dato territorio

·     avere un territorio: gli stati devono esercitare il loro controllo su di uno specifico territorio, non è tuttavia importante che i confini di questo territorio siano esattamente delineati ma è essenziale poter riconosce un nucleo territoriale nel quale gli stati abbiano un reale controllo.

·     avere sovranità reale sul territorio e sul popolo, questa categoria è composta da due tipologie di sovranità.

o        sovranità interna: è la capacità di uno stato di esercitare il proprio imperio all'interno del proprio territorio.

o        sovranità esterna: è la capacità di esercitare il governo di una regione e di un popolo indipendentemente da ingerenze di altri stati, controaltare di questa caratteristica è il dovere di ogni stato di non ingerenza nelle competenze governative di un altro stato.

Più in particolare possiamo indicare delle categorie di stato non propriamente dette che godono o no di soggettività internazionale. a tale proposito possiamo ricordare:

·     i microstati: seppur il territorio sia poco esteso e la popolazione poco numerosa sono soggetti di diritto internazionale

·     stati confederati: sono considerabili soggetti di diritto internazionale ma relativamente alle competenze non demandate alle istituzioni confederative. Ad esempio gli stati della c.d. csi (Comunità Stati Indipendenti).

·     i c.d. stati fantoccio: non godendo di sovranità esterna non sono considerabili come soggetti di diritto internazionale

·     stati federati: non sono considerabili come soggetti di diritto internazionale in quanto delegano ampi poteri all'istituzione federativa (tipicamente competenze internazionali e di difesa) venendo così a mancare la caratteristica della sovranità esterna ad esempio gli stati degli Stati Uniti d'America.

·     governi in esilio: i governi in esilio, parlando di questa categoria si fa soprattutto riferimento ai governi riparatisi in Inghiltterra durante la seconda guerra mondiale non sono da considerarsi soggetti di dirtitto internazionale perché non godono né di un territorio né della reale possibilità di esercitare sovranità sulla popolazione che vi è stanziata. Ciò nonostante, con l'auspicio che in futuro questi governi rientrino in possesso di popolo e territorio, gli atti internazionali compiuti da questi governi possono ritenersi validi. Tale validità è stata fondata però esclusivamente su considerazioni di tipo politico e non giuridico.

[modifica] Acquisto della soggettività

L'acquisto della soggettività internazionale da parte degli stati come anche dei movimenti di liberazione e dei movimenti di insurrezione è legata alla reale manifestazione delle tre caratteristiche di cui sopra (popolazione, territorio, sovranità) in capo ad una organizzazione.

Essendo l'ordinamento internazionale atipico, non contemplando cioè un'istutuzione normativa e giudiziale ma lasciando tutto alla libera iniziativa degli stati e agli accordi che questi pongono in essere tra loro non può in nessun modo essere delineata una procedura di acquisto della soggettività internazionale.

Più in particolare la questione assume un carattere soprattutto politico in quanto di per se il riconoscimento di uno stato da parte di un altro stato o da parte di istituzioni internazionali non ha che una funzione dichiarativa e non costitutiva cioè non è essenziale che vi sia riconoscimento da parte gli altri soggetti perché un'istituzione diventi soggetto di diritto internazionale.

Esempio adducibile è lo stato di Israele che esercita controllo e governo su di un territorio ed in capo ad una popolazione, pur non essendo riconosciuto dalla quasi totalità dei paesi arabi.

Ancora, il riconoscimento può essere espresso (dichiarato da altri stati) o tacito (deducibile dall'inizio di attività di diritto internazionale aventi come controparte il nuovo soggetto, come ad esempio la stipula di un trattato)

[modifica] Limiti alla sovranità interna

Pur essendo per uno stato, in linea di principio, lecito amministrare il proprio territorio a piacimento organizzando liberamente le istituzioni governative e le leggi che regolino la comunità civile, la sovranità dello stesso sul suo territorio conosce diverse limitazioni. Tali limitazioni si riferiscono in primo luogo al divieto di violare il c.d. Jus Cogens quell'insieme cioè di consuetudini imperative per ogni stato in particolare riferimento al rispetto dei diritti umani.

[modifica] Immunità diplomatica

Altra categoria di limitazioni riguarda l'immunità garantita ai funzionari di altri stato. Il principio sottostante che garantisce una protezione estensiva agli agenti diplomatici di stati esteri è da ricercarsi nella consuetudine che istituzioni di pari grado non possano citarsi in giudizio e giudicarsi l'una con l'altra. Questo si riflette nel diritto internazionale nella pratica dell'immunità per i funzionari di uno stato estero che in linea di massima presenta queste caratteristiche:

·     un funzionario di uno stato estero ha diritto ad immunità per quegli atti compiuti per il c.d. Jus Imperii cioè nell'ambito delle proprie mansioni in quanto organo di stato estero.

·     l'immunità comprende:

o        immunità fiscale

o        immunità penale (escusa per i consoli in caso di reati gravi)

o        immunità civile (escusa per beni immobili o attività economiche non possedute per conto dello stato per cui il funzionario opera, viene altresì escusa per le controversie riguardanti le successioni ed eredità)

Sono previste nell' immunità diplomatica anche:

·         

o        inviolabilità personale

o        inviolabilità domiciliare

[non è contemplata l'immunità per violazioni del codice stradale]

[modifica] Le organizzazioni internazionali

[modifica] Gli individui

A seguito del tribunale di Norimberga e di Tokyo, istituiti dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale per perseguire le gravi violazioni della dignità umana durante la guerra, i singoli soggetti sembrano sempre più essere portatori di diritti dunque soggetti autonomi del DI. Se prima della seconda guerra mondiale erano gli stati che con delle convenzioni si impegnavano a tutelare dei diritto in capo agli individui (che rimanevano l'oggetto della convenzione) in tempi recenti si sta affermando la prassi di considerare gli individui come soggetti che godono di diritti e gli stati come soggetti che godono di obblighi. A fronte di tali diritti vi è la formazione della possibilità di appellarsi a corti internazionali deputate alla loro tutela.

Ci si ritrova anche nel diritto internazionale dunque a parlare di diritto soggettivo degli individui e di diritto d'azione degli individui

[modifica] Diritto soggettivo

Come diritto soggettivo si indende la capacità dei soggetti di essere portatori di diritti. La formazione di consuetudini e di obblighi di origine pattizia che pongono gli stati nel dovere di riconoscere e rispettare alcuni diritti per propri cittadini, indipendentemente dalle regole interne proprie di ogni ordinamento, è marcata da alcune tappe fondamentali

·     1945 Tokyo, Norimberga

·     1993 corte per i crimini in Ex Jugoslavia (istituita dal Consiglio di Sicurezza ONU)

·     1994 corte per i crimini in Ruanda (istituita dal Consiglio di Sicurezza ONU)

·     1998 (in vigore dal 2002) Corte Penale Internazionale (con sede all'Aja)

[modifica] Diritto d'Azione

È la possibilità di appellarsi ad una corte o più in generale di poter reclamare la tutela di un diritto.

[modifica] I contenuti del diritto internazionale pubblico

·     Il c.d. diritto consuetudinario cogente, detto anche ius cogens

·     Le altre consuetudini internazionali, tra le quali si segnala in particolare la consuetudine "pacta sunt servanda"

·     Gli accordi "universali", fra i quali le dichiarazioni internazionali dei diritti

·     Gli accordi "regionali"

·     Gli accordi "bi- e multilaterali"

·     Le norme internazionali prodotte dalle Organizzazioni internazionali in applicazione del proprio Statuto o comunque di un accordo di delega degli Stati parte

[modifica] L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale pubblico

·     L'adattamento automatico: si verifica allorché l'ordinamento interno di uno Stato effettua un rinvio mobile al diritto internazionale. In tal caso al mutare della norma di diritto internazionale muta anche l'ordinamento interno in misura corrispondente. Esempio di adattamento automatico è quello previsto dall'art. 10 della Costituzione italiana che rinvia a tutte le consuetudini di diritto internazionale.

·     L'adattamento a mezzo di recepimento integrale

·     L'adattamento a mezzo di ordine di esecuzione

Esistono in materia due procedimenti di adattamento: quello ordinario e quello speciale. L'ordinario prevede una riformulazione della norma internazionale mentre quello speciale un rimando alla stessa. Il ruolo dell'interprete differenzia ancora di più le due procedure e ed è molto diverso a seconda del procedimento adottato: mentre nel primo egli si troverà di fronte ad una norma che è del tutto simile alle altre norme dell' ordinamento statale nel secondo egli dovrà formulare una ricostruzione della norma internazionale e stabilire se la norma è ancora in vigore sul piano internazionale....

[modifica] La funzione giurisdizionale internazionale

·     L'arbitrato fra Stati

·     L'arbitrato commerciale internazionale

·     I tribunali internazionali

·     In particolare: la Corte Penale Internazionale e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

·     Il ruolo del giudice interno nell'applicazione del diritto internazionale

La corte internazionale di giustizia è uno degli organi principali dell' ONU. Essa opera secondo due procedimenti: quello in sede contenziosa e quello in sede consultiva. La prima prevede la risoluzione di una controversia sorta tra due o più stati mentre la seconda lì emnazione di un parere su qualsiasi questione giuridica. Possono adire la corte per quanto riguarda la sede contenziosa solo gli stati mentre in sede consultiva le organizzazioni internazionali.

[modifica] Bibliografia

·     Antonio Cassese, Diritto Internazionale (I. I lineamenti) (2003, ed. Il Mulino)

·     Antonio Cassese, I Diritti Umani nel Mondo Contemporaneo (ed. Laterza)

·     Benedetto Conforti, Diritto Internazionale (ed. Scientifica)

·     Gaetano Morelli, Nozioni di Diritto Internazionale (1967, Cedam, Padova)

·     Attila Tanzi, Introduzione al Diritto Internazionale Contemporaneo (2006, Cedam, Padova)

[modifica] Voci correlate

·     Organizzazione internazionale

·     Nazioni Unite

·     Statuto delle Nazioni Unite

·     Società delle Nazioni

·     Corte Penale Internazionale

·     Corte internazionale di giustizia

·     Diritti umani

·     Crimine internazionale

·     Crimine contro l'umanità

·     Legittima difesa (Diritto internazionale)

·     Tribunali internazionali

[modifica] Altri progetti

·     Wikisource contiene opere originali di o su Diritto internazionale

[modifica] Collegamenti esterni

·     Nazioni Unite

·     Campagna per il Diritto Internazionale

·     Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite

·     Corte penale internazionale

·     Jura Gentium, Centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale: un punto di vista critico sulla globalizzazione, contiene un elenco di link in tema di diritto internazionale, protezione dei diritti umani etc.

·     European journal of International Law: rivista europea di diritto internazionale, in inglese. Anche questo sito include un elenco di link.

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Diritti umani

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«...il riconoscimento della dignità specifica e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è la base di libertà, giustizia e pace nel Mondo»
(Preambolo alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)

I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono una branca del diritto.

Tra i diritti fondamentali dell'essere umano si possono ricordare il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il diritto ad un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto a cambiare la propria religione, oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali.

Indice

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[modifica] Cenni storici

Tra i primi ad affrontare il tema da un punto di vista speculativo, vi sono forse i filosofi greci, in particolare Aristotele e gli stoici, anche se è indubbio che già nel cosiddetto Codice di Hammurabi, scritto in Mesopotamia, e risalente all’incirca al 1780 AC sono presenti regole e punizioni riguardanti i diritti delle donne e quelli dell’infanzia.

Ma è durante l’Impero Persiano che vengono stabiliti principi riguardanti i Diritti Umani che non hanno precedenti. Sotto il regno di Ciro il Grande, successivamente alla sua conquista di Babilonia nel 539 AC, il sovrano creò quello che viene denominato Cilindro di Ciro; tale cilindro, rinvenuto nel 1879, viene oggi riconosciuto da molti come il primo esempio di documento riguardante i Diritti Umani, in quanto dichiarava che i cittadini dell’impero erano liberi di manifestare il loro credo religioso. Il cilindro, inoltre, aboliva la schiavitù, avvenimento storico che trova eco nella Bibbia laddove si racconta che sotto Ciro gli schiavi Ebrei poterono far ritorno alla propria terra d’origine poiché erano stati liberati. Il cilindro è ora conservato all’interno del British Museum, ed una replica è custodita - significativamente - all’interno della sede delle Nazioni Unite.

A vedere i Diritti Umani come diritti naturali (e non più insieme di diritti più o meno benevolmente concessi da qualche autorità), è invece parte del pensiero del Medio Evo, periodo in cui, fra i numerosi giuristi e filosofi che se ne occupano, si distingue la figura di Tommaso d'Aquino.

In età moderna, dopo il movimento del giusnaturalismo, emergono le teorie dell'Illuminismo e l'affermazione del concetto di libertà dell'individuo, soprattutto in opposizione all'assolutismo, la forma di governo caratteristica dell'età moderna.

Le prime evidenze di questa tendenza si riscontrano nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America (1776), che afferma gli "inalienabili diritti" di cui tutti gli uomini sono dotati dal Creatore, fino alla prima e vera propria carta dei diritti dell'uomo, nata nel 1789 dalla prima Rivoluzione francese: conosciuta come Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, e caratterizzata però da un'impostazione più astratta.

Fu poi Napoleone Bonaparte a esportare il concetto di diritti umani negli altri paesi d'Europa, anche se in realtà negandoli di fatto. Pertanto, una vera e propria diffusione degli stessi si ebbe solo dopo i moti del 1848 e la conseguente proclamazione delle prime costituzioni liberali nei vari paesi.

Un'ulteriore grande affermazione dei diritti umani si ebbe con la fine della Seconda guerra mondiale e con la redazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, siglata a New York nel 1948. Con questa Carta si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna, l'universalità di questi diritti, non più limitati unicamente ai paesi occidentali, ma rivolti ai popoli del Mondo intero, e basati su un concetto di dignità umana intrinseca, inalienabile, ed universale.

Esistenza, validità e contenuti dei Diritti Umani continuano ad essere oggetto di dibattito sia in filosofia che nell’ambito delle cosiddette scienze politiche. Da un punto di vista giuridico, i Diritti Umani vengono definiti da convenzioni e leggi internazionali, ma anche dagli ordinamenti giuridici di numerose Nazioni. Va però altresì aggiunto che, secondo molti, la dottrina dei Diritti Umani va al di là delle singole leggi e forma le basi morali fondamentali per regolare l’ordine geo-politico.

 

[modifica] Legislazione

 

[modifica] Legislazione Internazionale

Laddove è stata adottata, la legislazione sui Diritti Umani solitamente prevede:

Eleanor Roosevelt con il testo in spagnolo della Dichiarazione Universale

Scossa dalla barbarie della Seconda Guerra Mondiale, conflitto durante il quale era spesso venuta meno l'applicazione della cosiddetta Convenzione di Ginevra, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite promulgò nel 1948 un importantissimo documento battezzato Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Tale Dichiarazione, sebbene non li obbligasse sotto lo stretto profilo giuridico, tuttavia indicava agli Stati membri l’urgenza di promuovere un insieme di diritti umani, civili, economici e sociali, affermando che questi diritti sono parte delle "fondamenta di libertà, giustizia e pace nel Mondo". La dichiarazione fu il primo sforzo legale internazionale al fine di limitare il comportamento oppressivo di taluni Stati.

Molte Nazioni vorrebbero andare oltre la Dichiarazione Universale e creare un corpus di leggi che impegni a tutti gli effetti gli Stati della Terra ad attenersi a norme per la tutela dei Diritti Umani. Questo ha portato – a causa del disaccordo di alcuni se inserire o meno anche norme di natura socio-economica – alla preparazione di due trattatti differenti. Fu così che, nel 1966 e 1976 rispettivamente, la cosiddetta International Covenant on Civil and Political Rights e la International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights videro la luce. Assieme alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo questi documenti formano l’International bill of rights.

A partire da quella data numerose altri strumenti di tutela dei Diritti Umani sono stati introdotti a livello internazionale:

Sebbene poi l'ONU abbia riconosciuto che, ad eccezione dei cosiddetti Diritti Umani non-derogabili - i quattro più importanti sono il diritto alla vita, il diritto alla libertà dalla schiavitù, il diritto alla libertà dalla tortura ed il diritto all’impossibilità della retroattività dell’azione penale -, alcuni diritti possono essere posti sotto limitazione o perfino messi da parte durante situazioni di emergenza nazionale, ha tuttavia chiarito e messo in evidenza che questo può avvenire esclusivamente a particolari, ristrettissime condizioni; e cioè, che "l’emergenza debba essere effettiva, debba coinvolgere l’intera popolazione e a venire messa in pericolo debba essere l’esistenza stessa della Nazione. La dichiarazione d’emergenza deve essere posta in essere solo come ultima risorsa, ed adottata come misura temporanea" [6]. Inoltre, la condotta in guerra è sempre e comunque governata dalla Legge Umanitaria Internazionale.

Tutti argomenti, questi ultimi, ricordati con viva preoccupazione dalle organizzazioni umanitarie e di difesa dei Diritti Umani allorquando, il 17 ottobre del 2006, il presidente degli Stati Uniti George W. Bush, firmando il Military Commissions Act of 2006 sospende l'Habeas Corpus dai diritti fondamentali del popolo degli Stati Uniti.

 

[modifica] Corpi Internazionali

La Convenzione Internationale sui Diritti Civili e Politici ha creato un’agenzia, la Comissione per i Diritti Umani per promuovere l’applicazione delle proprie norme. I diciotto membri dell’organo esprimono opinioni riguardanti il se una particolare pratica costituisca o meno una violazione dei Diritti Umani, sebbene le sue relazioni non costituiscano vincolo legale.

Una moderna interpretazione della Dichiarazione dei Diritti Umani è stata fatta attraverso la Vienna Declaration and Programme of Action [7], adottata dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani del 1993. Il grado di unanimità circa queste convenzioni, nel senso di quanti e quali siano i Paesi che le ratificano, varia, così come varia il grado di rispetto all'interno delle stesse Nazioni. L'ONU ha messo in piedi un certo numero di organi per sottoporre a verifica e studio i Diritti Umani, sotto la guida dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Diritti Umani (OHCHR).

 

[modifica] Legislazione Regionale

Esistono anche numerosi organi regionali che disciplinano i Diritti Umani, come ad esempio la Corte Europea per i Diritti Umani, l’unica corte internazionale con competenza a giudicare su casi di violazioni condotte da individui (piuttosto che da Stati); la Commissione Africana sui Diritti Umani e dei Popoli; la Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani; la Corte Inter-Americana sui Diritti Umani; e in Iran il Centro per la Difesa dei Diritti Umani.

Numerosi sono anche gli accordi, come, per esempio, la Dichiarazione de Il Cairo sui Diritti Umani delle Nazioni Islamiche.

 

[modifica] Voci correlate

 

[modifica] Collegamenti esterni

 
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